IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina  del  servizio  civile  universale»,  e   in   particolare
l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti
legislativi anche per la revisione della  disciplina  in  materia  di
servizio civile nazionale, individuando le relative procedure; 
  Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua
i principi e criteri direttivi nel rispetto  dei  quali  deve  essere
esercitata la delega; 
  Vista la legge 8 luglio 1998,  n.  230,  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,   recante
«Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106,  il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1  dello  stesso
articolo, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla  medesima  legge,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che le Commissioni della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica  competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari non hanno espresso il  parere  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dell'interno,
della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
               del decreto legislativo n. 40 del 2017 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo  n.
40 del 2017, dopo le parole «promozione culturale» sono  inserite  le
seguenti: «, paesaggistica, ambientale,  del  turismo  sostenibile  e
sociale,». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
              L'articolo 76 della Costituzione regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              L'articolo  87,  comma  quinto,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 8, della legge 6 giugno 2016, n.
          106 (Delega al Governo per la riforma  del  terzo  settore,
          dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio
          civile universale) e' il seguente: 
              «Art. 8  (Servizio  civile  universale). -  1.  Con  il
          decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          d), si provvede alla revisione della disciplina in  materia
          di  servizio  civile  nazionale,  tenuto  conto  di  quanto
          previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  istituzione  del   servizio   civile   universale
          finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e  11
          della Costituzione, alla difesa non armata della  patria  e
          alla promozione  dei  valori  fondativi  della  Repubblica,
          anche con riferimento agli articoli 2 e 4,  secondo  comma,
          della Costituzione; 
                b) previsione di un meccanismo di programmazione,  di
          norma triennale, dei  contingenti  di  giovani  italiani  e
          stranieri regolarmente soggiornanti, di eta'  compresa  tra
          18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile
          universale  tramite  bando  pubblico  e  di  procedure   di
          selezione e avvio dei  giovani  improntate  a  principi  di
          semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 
                c) definizione dello  status  giuridico  dei  giovani
          ammessi   al   servizio   civile   universale,   prevedendo
          l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di  uno
          specifico rapporto di servizio civile non  assimilabile  al
          rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di  tale
          prestazione da ogni imposizione tributaria; 
                d)  attribuzione  allo  Stato   delle   funzioni   di
          programmazione, organizzazione, accreditamento e  controllo
          del  servizio  civile  universale;  realizzazione,  con  il
          coinvolgimento delle regioni, dei  programmi  da  parte  di
          enti locali, altri enti pubblici territoriali ed  enti  del
          Terzo  settore;  possibilita'  per  le  regioni,  gli  enti
          locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del
          Terzo  settore  di  attivare  autonomamente   progetti   di
          servizio civile con risorse proprie, da  realizzare  presso
          soggetti accreditati; 
                e)   previsione   di   criteri   e    modalita'    di
          accreditamento degli enti di  servizio  civile  universale,
          tenendo conto di  quanto  previsto  dall'articolo  3  della
          legge   6   marzo   2001,   n.   64,   nell'ottica    della
          semplificazione e della trasparenza; 
                f)   previsione   di   criteri   e    modalita'    di
          semplificazione  e  di  trasparenza  delle   procedure   di
          gestione e di valutazione dell'attivita' svolta dagli  enti
          di servizio civile universale,  anche  con  riferimento  ai
          contributi finanziari erogati  dalle  competenti  strutture
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione
          all'attuazione dei progetti di servizio civile  universale,
          a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; 
                g) previsione di un limite  di  durata  del  servizio
          civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e,
          comunque, non  superiore  a  un  anno,  che  contemperi  le
          finalita' del servizio con le esigenze di vita e di  lavoro
          dei giovani coinvolti, e della possibilita' che il servizio
          sia  prestato,  in  parte,  in  uno  degli   Stati   membri
          dell'Unione europea nonche', per  iniziative  riconducibili
          alla promozione della  pace  e  della  nonviolenza  e  alla
          cooperazione allo sviluppo, anche nei  Paesi  al  di  fuori
          dell'Unione europea; 
                h) riconoscimento e valorizzazione  delle  competenze
          acquisite  durante  l'espletamento  del   servizio   civile
          universale in funzione del loro utilizzo  nei  percorsi  di
          istruzione e in ambito lavorativo; 
                i) riordino e revisione della Consulta nazionale  per
          il  servizio  civile,  quale  organismo  di  consultazione,
          riferimento e confronto per l'amministrazione,  sulla  base
          del principio  di  rappresentativita'  di  tutti  gli  enti
          accreditati, anche con riferimento alla  territorialita'  e
          alla rilevanza per ciascun settore di intervento.». 
              La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in  materia
          di obiezione di coscienza)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163. 
              La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del  servizio
          civile nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
          marzo 2001, n. 68. 
              Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione
          e  disciplina  del  servizio  civile  universale,  a  norma
          dell'articolo 8 della legge  6  giugno  2016,  n.  106)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78. 
              Il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 6
          giugno 2016, n. 106, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis). 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
              Il testo dell'articolo 8, del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              Il testo dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 6
          giugno 2016, n. 106, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis). 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati della relazione tecnica  di  cui  all'articolo
          17, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
          successive modificazioni, sono trasmessi  al  Senato  della
          Repubblica  e   alla   Camera   dei   deputati   entro   il
          quarantacinquesimo  giorno  antecedente  il   termine   per
          l'esercizio  della  delega,  perche'  su  di   essi   siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
          pareri delle rispettive commissioni competenti per  materia
          e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo  dell'art.  3  del  citato  decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3 (Settori di  intervento). -  1.  I  settori  di
          intervento  nei  quali  si  realizzano  le  finalita'   del
          servizio civile universale di cui  all'articolo  2  sono  i
          seguenti: 
                a) assistenza; 
                b) protezione civile; 
                c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; 
                d) patrimonio storico, artistico e culturale; 
                e) educazione e promozione culturale,  paesaggistica,
          ambientale, del turismo  sostenibile  e  sociale,  e  dello
          sport; 
                f)  agricoltura  in  zona  di  montagna,  agricoltura
          sociale e biodiversita'; 
                g)  promozione  della  pace  tra  i   popoli,   della
          nonviolenza e della difesa non armata; promozione e  tutela
          dei diritti umani; cooperazione allo  sviluppo;  promozione
          della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita'
          di italiani all'estero.».